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Le società di professionisti possono incappare nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 PDF Stampa E-mail
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Scritto da Administrator   
Mercoledì 08 Febbraio 2012 16:02

 La seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 4703 depositata il 7 febbraio 2012, in ordine all'ambito soggettivo d'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ha riconosciuto che tale disposizione subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Coseguenza sarà che potrà incappare nell'interdizione dall’esercizio dell’attività anche lo studio professionale, costituito in forma societaria, il quale abbia ricavato un gran profitto dall’affare illecito oppure abbia visto reiterare gli illeciti al suo interno.
La rigorosa decisione della Cassazione delinea, in definitiva, in base al D.Lgs. 231/2001, la possibilità d'una grave responsabilità amministrativa degli enti, estesa alle attività professionali strutturate in forma societaria. E infatti la sentenza della Cassazione n. 4303/2012 ha ritenuto legittimo applicare ad un ambulatorio odontoiatrico strutturato in forma di società in accomandita semplice la grave sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per un anno. 
La richiamata sentenza della Cassazione, pertanto:
1) per un verso appare capace di incidere profondamente, in senso negativo, sulle potenzialità di concreta ampia diffusione del modulo societario nell'esercizio delle professioni;
2) per altro verso appare idonea a superare il paventato rischio della scomparsa della tradizionale figura del professionista individuale e "assolutamente indipendente". Appare evidente, infatti, che, anche per quanto chiarito dalla Suprema Corte, il modulo societario non fagociterà ogni professionista italiano: alla scelta d'esercitare la professione in forma societaria s'accompagneranno, infatti, non solo maggiori opportunità d'azione ma anche maggiori rischi (come, appunto, quello d'incappare in una misura gravissima per uno studio professionale quale è il blocco dell'attività per un lungo periodo). Dunque (come era ovvio) l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria (magari con soci di capitale in maggioranza), ammesso dalla legge di stabilità per il 2012, resterà solo una possibilità aggiuntiva per i professionisti italiani; una possibilità da scegliere con prudenza, dati i rischi di soggezione alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Dicevano i latini: cuius commoda eius et incommoda.

 
Come ci si iscrive all'albo speciale degli avvocati cassazionisti: circolare CNF 30 gennaio 2012 PDF Stampa E-mail
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Scritto da Administrator   
Martedì 31 Gennaio 2012 15:39

 Trascrivo dal sito del Consiglio Nazionale Forense la circolare 5-C-2012 in tema di iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. Riguarda il parere adottato dal CNF in merito al valore delle istanze di iscrizione munite di autocertificazione dell'avvocato richiedente l'iscrizione. La circolare la trovi anche all'indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7244.html 

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Chiarimenti dall' INPS su obbligo contributivo dei professionisti con Cassa previdenziale autonoma PDF Stampa E-mail
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Scritto da Administrator   
Martedì 31 Gennaio 2012 14:30

L'INPS, con messaggio n. 709 della Direzione Centrale Entrate del 12/1/2012, avente ad oggetto "Gestione separata - operazione Poseidone - chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo dei professionisti con Cassa", ha fornito chiarimenti importanti per varie categorie di professionisti (in particolare citando avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, ragionieri, paramedici). L'INPS ha riconosciuto che un professionista, qualora abbia ricevuto accertamento per mancata contribuzione previdenziale, potrà ottenere l'annullamento dell'accertamento se espliciti sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza piuttosto che alla Gestione separata INPS.

LEGGI DI SEGUITO IL MESSAGGIO DELL'INPS N. 709  DEL 12 GENNAIO 2012 ...

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Professionisti: come si fa il preventivo obbligatorio per attività professionale ? PDF Stampa E-mail
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Scritto da Avv. Maurizio Perelli   
Mercoledì 25 Gennaio 2012 14:40

 Leggi in questo articolo un utile esempio di contratto-tipo con preventivo, elaborato dall'Unione Triveneta degli Avvocati, che potrai facilmente integrare e/o modificare, indicando il grado di complessità dell'incarico professionale e secondo le tue esigenze (specifiche di ciascuna professione).

La grande novità del preventivo obbligatorio per chi esercita una professione ordinistica è stata introdotta dal decreto legge c.d. "Cresci Italia" (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 -supplemento ordinario n. 18-). Le previsioni dell'art. 9 del decreto "cresci Italia" sono importanti per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata. In particolare, appaiono importanti le novità riguardanti il preventivo dei costi, che tutti gli esercenti professioni regolamentate devono indicare ai clienti al momento dell'incarico (per incarichi ricevuti a partire dal 25 gennaio 2012). Infatti, dall'entrata in vigore del decreto "cresci Italia" i professionisti devono obbligatoriamente fornire ai clienti tutte le informazioni che riguardano i costi a vario titolo collegati alle singole attività professionali che prevedono di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto. Per le singole prestazioni i professionisti devono indicare ai clienti tutte le voci di costo e dunque non solo il corrispettivo (spesso chiamato onorario) dell'attività del professionista, ma anche spese (sia quelle che il professionista prevede che anticiperà per conto del cliente <come bolii, diritti, F24>, sia quelle che prevede di dover sostenere ma che non saranno anticipate per conto del cliente <come viaggi, vitto e alloggio>), nonchè oneri e contributi vari (come il contributo integrativo per il professionista che è iscritto a una Cassa professionale) che appaiono prevedibili. Il preventivo dovrà rilasciarsi in forma scritta solo se in tal forma richiesto dal cliente. Appare però consigliabile redigere un preventivo in forma scritta da far sottoscrivere al cliente al fine di agevolare, attraverso il perfezionamento d'un contratto scritto, il recupero del credito derivante dalla prestazione.  Inoltre, i professionisti dovranno comunicare ai clienti i dati della loro assicurazione per danni derivanti da attività professionale, se esistente. Incorreranno in sanzioni disciplinari i professionisti che non rispetteranno l'obbligo di fornire il preventivo al cliente, al momento dell'incarico, e di comunicargli contestualmente i dati della eventuale loro polizza assicurativa per i danni che possano derivare dall'esercizio dell'attivita' professionale.

Importante: gli obblighi di fornire il preventivo e comunicare i dati di eventuale polizza riguardano solo le professioni regolamentate nel sistema ordinistico e non quelle prive di Albi. Inoltre non rigardano gli incarichi professionali affidati prima del 24 gennaio 2012. Quanto alla comunicazione della polizza assicurativa, come accennato, non può essere doverosa finchè l'obbligo di assicurazione della responsabilità professionale non sarà diveuto attuale (cosa che dovrebbe accadere entro il 13 agosto 2012, poichè l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa è previsto -dall'art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138- tra i principi che, entro tale data, dovranno essere recepiti  nella riforma degli ordinamenti professionali). Sembra poi che l'obbligo del preventivo debba riguardare solo le prestazioni professionali "riservate" a questa o quella professione ordinistica e non anche le prestazioni non "riservate".    

Quanto alle tariffe, l'art. 9 del decreto "cresci Italia" ne conferma l'abrogazione integrale (scompaiono sia le massime che le minime). Peraltro, comunque, il compenso professionale deve essere adeguato all'importanza dell'opera. Solo in caso di liquidazione di spese professionali da parte del giudice si farà riferimento a "parametri" (e dunque non più a tariffe articolate fin nei minimi dettagli) che verranno stabiliti con decreto del ministro vigilante (ministri diversi vigilano sulle diverse professioni). Problemi si poranno per le decisioni giudiziali sull'entità delle spettanze professionali degli avvocati, in relazione alle attività processuali da essi espletate nelle cause, finchè il ministero della giustizia non avrà stabilito i relativi parametri.
Importante e fonte di contrasti sarà la precisazione, nell'art. 9, che (solo) nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese, anche il semplice riferimento ai detti parametri di fonte ministeriale renderà nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso del professionista.

Questo è il testo dell'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività":

"art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) e' soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

RIPORTO  DI SEGUITO IL CONTRATTO-TIPO CON PREVENTIVO, ELABORATO DALL'UNIONE TRIVENETA DEGLI AVVOCATI  (facilmente integrabile e adattabile alle varie esigenze del professionista) ...

PREVENTIVO E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il sig. ........................ , nato a ....................... , il .............. , cod. fisc. ...................... , residente in ........................... , via..................................... , n. .......

in proprio

(oppure) quale rappresentante di ............................................................. , con sede in ............................................. , partita IVA ..................................... , come da visura CCIAA ............................ che si allega al presente,

(oppure) quale rappresentante di .............................................................. (persona fisica), identificato dall'Avv. .............................. a mezzo (documento) ......................................... , rilasciato da .................................................. in data ........................ di cui si allega copia,

ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

CONFERISCE / CONFERMA

all'Avv. ................................................... l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza contro .......................

avente ad oggetto...........................................................

ed avente valore ............................

PATTUISCE

1) con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:

a) quanto ad euro ........................... per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA;

b) quanto ad euro ..................... per la fasse giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA;

c) quanto ad euro ..................... per la fasse giudiziale di primo grado (dalle memorie ex art. 183 cpc comprese e sino alla sentenza), il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

Le somme sopraindicate devono intendersi omnicomprensive di ogni ragione di credito del professionista; ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) sarà a carico del cliente e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata dal professionista a semplice richiesta.

2) il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

3) il cliente si impegna a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella, che questi emetterà in acconto o a saldo, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi. A tal riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento ..............................

Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore.

4) Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dal presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperato dalla controparte). L'avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonchè a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

5) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

6) Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e si impegna a mettere a disposizione dell'avvocato quanto necessario per esercitare la difesa.

7) In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà, oltre quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l'ulteriore compenso di euro .........................., oltre  Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

8) In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% dell'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi di cui sub a), b), c) di cui all'art. 1 del presente contratto. Tale penale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

9) Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ................

ALLEGATI: 1) Informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente................

Firma cliente .......................

Firma Avvocato ..................

Per approvazione espressa della clausola n. 2 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Firma cliente ..................

Clausole vessatorie: per approvazione espressa e concordata delle clausole 3, 5, 6, 7 e 8

Firma cliente .............................

Ultimo aggiornamento Domenica 29 Gennaio 2012 09:15
 
Segnalazione dell'Antitrust del 5 gennaio 2012 per la legge annuale per la concorrenza PDF Stampa E-mail
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Scritto da avv. Maurizio Perelli   
Venerdì 06 Gennaio 2012 11:05

  L'Antitrust, il 5 gennaio 2012, ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti una segnalazione (la segnalazione S1378) ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012".

In sostanza l'Antitrust ha fatto a Governo e Parlamento le sue proposte per la crescita del Paese. Già l'indice della segnalazione fornisce un'idea della portata e dell'incisività dei provvedimenti proposti. Vi si legge, in effetti, un nutrito elenco di punti sui quali intervenire: SERVIZI PUBBLICI LOCALI; APPALTI PUBBLICI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIRETTIVA SERVIZI (LIMITAZIONE DEI REGIMI DI AUTORIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, DISINCENTIVO ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI ONERI BUROCRATICI); DISTRIBUZIONE CARBURANTI, GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA; INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO; AUTOSTRADE ED AEROPORTI; TRASPORTO FERROVIARIO; AUTOTRASPORTO MERCI SU GOMMA; COMUNICAZIONI; SERVIZI POSTALI; SETTORI BANCARI E ASSICURATIVI; LA CONCORRENZA NEI MERCATI LOCALI (DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, SERVIZIO TAXI, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, DISTRIBUZIONE EDITORIALE); LIBERE PROFESSIONI; MISURE DI CARATTERE GENERALE. La segnalazione si chiude con una APPENDICE e con un QUADRO DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA.

In tema di libere professioni si legge nella segnalazione dell'Antitrust:

"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità (nota 23).
Tariffari
I tariffari professionali non sono più obbligatori a seguito della liberalizzazione introdotta dal D.L. n. 223/2006. Rimane un vincolo alla loro adozione a seguito della previsione di cui all’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. n. 138/2011, in base alla quale, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso tra professionista e beneficiario, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applica la tariffa di riferimento
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, le tariffe minime o fisse costituiscono un vincolo ingiustificato all’esercizio dell’attività professionale; le tariffe predeterminate, da una parte, non sono idonee a garantire la qualità delle prestazioni e, dall’altra, non consentono al professionista di gestire un’importante variabile del proprio comportamento economico rappresentata dal prezzo della prestazione.
Pur non essendo più obbligatori in linea generale, i tariffari rimangono tali nelle ipotesi previste dalla norma di mancato consenso tra le parti sul corrispettivo della prestazione. A questo proposito, non si tratta di situazioni sporadiche o marginali: basti pensare all’entità degli acquisti di servizi professionali effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per le quali sarebbe possibile ottenere risparmi a tutto vantaggio del bilancio pubblico se i professionisti potessero offrire i loro servizi a prezzi inferiori rispetto alle tariffe di riferimento.
Si propone dunque la soppressione della parte dell’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. n. 138/11, che prevede le residue ipotesi di applicazione obbligatoria dei tariffari.
Separazione delle funzioni amministrativa e disciplinare
Lo svolgimento dell’attività di verifica disciplinare si estrinseca in un vero e proprio controllo nei confronti degli iscritti agli albi, controllo a seguito del quale possono scaturire dei provvedimenti a carico dei professionisti in grado di avere effetti sulla loro attività.
La delicatezza dell’attività di vigilanza pertanto rende necessario che l’organo a ciò deputato sia tale da garantire proprio in ragione della sua composizione un’effettiva terzietà ed imparzialità.
L’Autorità è dell’avviso che il principio di imparzialità non possa essere salvaguardato da un organo che sia espressione di interessi particolari riconducibili ai concorrenti del professionista sottoposto a valutazione disciplinare.
Infatti, l’affidamento della funzione di controllo a un organismo composto da professionisti che possono contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con coloro che devono giudicare, assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, in ragione del fatto che questi ultimi possono essere sottoposti a un ingiustificato svantaggio concorrenziale nel caso il potere disciplinare sia esercitato in maniera distorta.
La previsione di un siffatto duplice ruolo (concorrenti e giudici) in capo ai professionisti, appare limitare l'efficacia stessa dell’attività di controllo, che risulterebbe condizionata da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza potrebbe non essere svolta nel rispetto del principio di imparzialità.
Al fine di evitare queste distorsioni, appare opportuno modificare l’art. 3, comma 5, lett. f, del D.L. n. 138/11, prevedendo espressamente che i nuovi organi territoriali ivi previsti per l’esame delle questioni disciplinari, che nella norma ci si limita a dire debbono essere separati dagli organi deputati all’amministrazione, comprendano anche membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli territoriali, iscritti ad albi diversi da quello di competenza;
Formazione
La previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente è indubbiamente da apprezzare. Tuttavia, si evidenzia l’opportunità che l’attribuzione agli Ordini della predisposizione dei percorsi di aggiornamento, formazione e specializzazione dei professionisti non si traduca nella possibilità per essi di riservare a se stessi la gestione degli eventi formativi ovvero nell’attribuzione di vantaggi concorrenziali rispetto ad altri organizzatori di eventi formativi, che devono ottenere il riconoscimento dei corsi da parte del Consiglio dell’Ordine.
Appare preferibile che i Consigli si limitino a fissare i requisiti minimi dei corsi di formazione, uniformi sul territorio nazionale, da auto-dichiarare da parte degli organizzatori dei corsi con possibilità di controlli a campione, ma senza necessità di un previo riconoscimento o autorizzazione dei corsi e dei relativi crediti formativi.
Pianta organica dei notai
Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto tengono conto di parametri che appaiono idonei a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati. Ciò deriva dal ruolo di tutela di particolari e rilevanti interessi pubblici attribuito a tale categoria di professionisti.
Per quanto riguarda le revisioni periodiche della pianta organica, l’esperienza storica indica però una frequenza di aggiornamento che appare non adeguata. Ciò è desumibile dall’osservazione di diversi indicatori in grado di misurare il carico di lavoro, effettivo e potenziale, medio pro-capite del singolo notaio. Al riguardo, si può ritenere come, a fronte di un aumento considerevole dell’attività svolta dai notai in generale e da ciascuno di essi, in termini di numero di atti, non vi sia stato un effettivo adeguamento ed ampliamento della pianta organica di tali figure professionali.
Peraltro, lo stesso numero di notai fissato nella pianta organica appare un valore meramente teorico, risultando nell’evidenza empirica la consistenza effettiva di tali figure professionali significativamente inferiore, con una percentuale di copertura della pianta organica non completa e, di conseguenza, un numero dei posti vacanti non trascurabile.
Tra le cause, al riguardo, l’esperienza storica appare indicare un inefficace meccanismo di copertura dei posti vacanti tramite procedure concorsuali pubbliche, con il numero dei posti messi a concorso (peraltro in generale maggiore del numero degli effettivi vincitori) non adeguato al numero dei posti vacanti. L’insufficiente copertura dei posti vacanti appare poter essere messa in connessione con due ulteriori fattori, quali la non adeguata cadenza temporale di indizione dei concorsi e il non congruo tempo medio di espletamento delle stesse procedure concorsuali.
Quanto sopra illustrato appare idoneo a restringere in misura significativa la concorrenza tra le figure professionali dei notai, e ha quindi un’incidenza negativa sui costi delle famiglie e delle imprese.
Pubblicità dei professionisti
L’art. 3, comma 5, lett. g) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, prevede, che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli ordini professionali debbano essere riformati recependo, tra gli altri, il principio in base a cui “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
Tale norma non incide tuttavia sulla previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 233/2006, convertito in legge dalla L. n. 248/2006, che, oltre ad abrogare le disposizioni che prevedevano il divieto di svolgere pubblicità informativa, attribuisce agli ordini professionali il potere di verifica sulla trasparenza e veridicità della pubblicità.
Sul punto, l’Autorità ha già rilevato che il controllo da parte degli ordini sulla correttezza dei messaggi pubblicitari diffusi dei professionisti non trova alcuna giustificazione razionale nell’ambito del nostro ordinamento giuridico che prevede il controllo della pubblicità da parte dell’Autorità ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) e del D.Lgs. n. 145/2007; ed inoltre determina il rischio che esso possa essere utilizzato dagli stessi Ordini al fine di limitare l’utilizzo della fondamentale leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.
La modifica normativa proposta, pertanto, muove dal presupposto che non debba esserci alcuna verifica, né ex ante né successiva, da parte degli Ordini sui messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti, posto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad esercitare il controllo sulla correttezza, veridicità e non ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da qualsiasi soggetto nell’ambito dello svolgimento della sua attività economica, e quindi anche dai soggetti che svolgono attività libero professionali e intellettuali, e non risulta necessario né proporzionale, in merito, alcun tipo di verifica ordinistica.

 ( NOTA 23 Cfr. Segnalazioni dell’11 giugno 2008, AS453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, del 26 agosto 2011, AS864, Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”; del 18 settembre 2009; AS602, Riforma della professione forense; del 12 dicembre 2001, AS223, Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.)"

LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST...

 

"COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST  PROPONE A GOVERNO E PARLAMENTO ALCUNE MISURE  POSSIBILI PER FARE RIPARTIRE AL PIU’ PRESTO LA CRESCITA ECONOMICA

Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: le proposte tecniche dell’Autorità per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all’apertura dei mercati e per promuovere la concorrenza. Necessario accompagnare le liberalizzazioni con interventi che garantiscano l’equità sociale e che favoriscano, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di inserimento per i soggetti che ne uscissero particolarmente penalizzati

Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: è lo spettro delle proposte tecniche contenute nella segnalazione dell’Antitrust, firmata dal presidente Giovanni Pitruzzella e finalizzate a rimuovere ogni ostacolo all’apertura dei mercati, per meglio promuovere la concorrenza, la competitività e la crescita del Paese. Un contributo offerto a Governo e Parlamento nel pieno rispetto della loro autonomia politica e costituzionale ma anche nella consapevolezza che in questa fase storica ci siano tutte le condizioni perché possa finalmente realizzarsi un “circolo virtuoso” tra Istituzioni rappresentative, forze politiche e Autorità indipendenti volto a conseguire l’interesse generale, superando gli egoismi di parte e le resistenze di quegli interessi consolidati che le politiche di liberalizzazione finiranno inevitabilmente per intaccare.

Secondo l’Antitrust la legge annuale sulla concorrenza è lo strumento con il quale procedere: per vincere ostacoli e resistenze dei gruppi che si sentono danneggiati, occorre infatti recuperare la dimensione dell’interesse generale e la sua prevalenza sui vari egoismi di categoria, procedendo con interventi di ampia portata che contestualmente sciolgano i nodi anticoncorrenziali su mercati diversi e con attori economico-sociali differenti.

L’Antitrust ha consapevolezza che per superare le numerose incrostazioni corporative e le resistenze dei grandi attori economici ad un’effettiva apertura del mercato, la politica di liberalizzazioni dovrà inevitabilmente essere una sorta di work in progress; ma l’urgenza della crisi richiede di non indugiare e di attuare gli interventi di immediata applicazione. Ugualmente non vanno sottovalutati i costi sociali sottesi, nel brevissimo periodo, alle liberalizzazioni. Per questo l’Autorità invita le istituzioni della democrazia rappresentativa e le forze politiche ad accompagnare le misure di liberalizzazione con altri interventi diretti a garantire l’equità sociale e a favorire, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di lavoro per i soggetti che a causa dei complessi processi di ristrutturazione economica, lo hanno perduto o corrono il rischio di perderlo.

Di seguito gli interventi proposti settore per settore.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LIBERALIZZARE E PRIVATIZZARE.
Per garantire che i principi di liberalizzazione recentemente approvati abbiano effettiva applicazione, occorre introdurre l’obbligo per gli enti locali di definire in via preliminare gli obblighi di servizio pubblico. Stabilito il perimetro, dovranno verificare la possibilità di una gestione concorrenziale con procedure aperte di manifestazione di interesse degli operatori del settore a gestire in concorrenza i servizi. Solo in caso di fallimento di questa procedura gli enti locali potranno mantenere la gestione in esclusiva affidata con gara a un privato, mentre l’affidamento in house (direttamente gestito dall’ente pubblico con una sua società) è consentito solo a fronte di un’analisi di mercato che ne dimostri in modo chiaro i benefici diretti. Occorre inoltre accelerare le scadenze degli affidamenti che non sono il frutto di un confronto competitivo, dando però all’ente locale la possibilità di evitare la scadenza anticipata attraverso l’immediato avvio di una procedura di cessione a privati con gara delle quote della società pubblica (totalitaria o mista). La procedura dovrà concludersi entro un termine ravvicinato, pena sanzioni per l’ente locale.

APPALTI PUBBLICI, VIETARE I LAVORI IN HOUSE
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, relativi a tutta la pubblica amministrazione, va inserito nel Codice dei contratti pubblici un espresso divieto di affidamento in house di lavori o forniture. Per i servizi vanno inseriti precisi limiti e in ogni caso occorre un’analisi di mercato che evidenzi i concreti benefici dell’affidamento in house.  Dovrà essere previsto un obbligo di ricognizione degli affidamenti: in caso di mancato rispetto scatta la sanzione della scadenza anticipata degli affidamenti. Anche in questo caso va prevista la clausola in base alla quale gli affidamenti possono essere confermati in caso di cessione della società in house.

NORMA ‘TAGLIOLA’ PER LE AUTORIZZAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DETRAZIONI DELLA ‘TASSA’ BUROCRAZIA.
Secondo l’Antitrust occorre affidare al Governo la delega per un testo unico relativo a tutti i procedimenti di autorizzazioni, con espressa abrogazione di quelli non necessari. In caso di mancato rispetto dei termini per effettuare la ricognizione, scatta l’effetto ‘tagliola’ con cessazione di tutti i regimi di autorizzazione oggi previsti. Infatti, l’efficacia di alcune misure pro-concorrenziali dipende anche dall’attuazione da parte delle amministrazioni del principio di liberalizzazione delle attività economiche e, in parte, anche del diverso principio di semplificazione delle procedure.
Anche le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi: nel frattempo varrà comunque il regime normativo nazionale. Per disincentivare in futuro la reintroduzione di nuovi oneri burocratici per cittadini e imprese, l’Autorità propone di introdurre il principio della detraibilità per cittadino e imprese delle spese sostenute per l’adeguamento a nuove normative, che introducono nuovi oneri burocratici: obiettivo, “costringere” il legislatore a reperire le risorse in caso di approvazione di nuove leggi che comportano aggravamenti per cittadino e imprese e che devono avere, sotto tale profilo, copertura finanziaria. Identico meccanismo dovrà valere per le Regioni.

CARBURANTI, RAZIONALIZZARE LA RETE E INCENTIVARE L’AUTONOMIA DEI GESTORI.
Per il settore dei carburanti l’Autorità propone una più incisiva razionalizzazione della rete distributiva con misure che favoriscano lo sviluppo di operatori indipendenti dalle compagnie petrolifere anche attraverso forme di aggregazione di piccoli operatori e/o di gestori di impianti. Per garantire l’assenza di ostacoli all’accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente (pompe bianche e GDO), occorre vietare alle Regioni di inserire vincoli alla apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali e eliminare la norma che impedisce la realizzazione di impianti completamente automatizzati. Per sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie petrolifere si dovrebbe consentire l’utilizzo, nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori, di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali. Verrebbe così, da un lato, introdotta una piena autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell’impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell’attività di approvvigionamento. Dall’altro, questo potrebbe consentire alle società petrolifere di  rifornire anche punti vendita non appartenenti alla propria rete (rendendo possibile la nascita di impianti multimarca).

ENERGIA ELETTRICA E GAS, AUMENTARE LA CONCORRENZA A VALLE RIDUCENDO IL GAP INFORMATIVO TRA DISTRIBUTORI E I VENDITORI FINALI NON INTEGRATI VERTICALMENTE.
Per l’Autorità, con riferimento al settore del gas, impregiudicata la questione del processo di separazione verticale delle fasi in monopolio da quelle in concorrenza e di separazione proprietaria della rete di trasporto e delle infrastrutture di stoccaggio attualmente controllate dall’incumbent Eni, per l’Autorità occorre in tempi brevi ridurre il gap di informazione tra i distributori e venditori finali non integrati verticalmente con i distributori stessi, aumentando la concorrenza a valle. Per questo occorre introdurre specifici obblighi informativi e ampliando la quantità e la qualità dei dati da mettere a disposizione. l’Autorità ritiene inoltre necessario che in tempi brevi vengano adottate misure pro-concorrenziali relative ad agevolazioni per la costruzione di nuove infrastrutture di importazione di gas

AUTOSTRADE E AEROPORTI, RIVEDERE I MECCANISMI DI REVISIONE DELLE TARIFFE E RIDURRE LA DURATA DELLE CONCESSIONI
Va modificato il sistema di revisione delle tariffe previsto dalla Convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, passando a un meccanismo che preveda la sottrazione dal tasso di inflazione del tasso di produttività attesa e, soprattutto, un consistente premio per un miglioramento della qualità del servizio e per i progetti di investimenti futuri, ove verificabili. La regolazione delle infrastrutture autostradali va comunque affidata alla già prevista Autorità di regolazione dei Trasporti, fermo restando il ruolo dell’Agenzia delle infrastrutture stradali e autostradali. Per gli aeroporti, in attuazione della direttiva europea, occorre introdurre modelli di tariffazione non discriminatori, orientati ai costi, all’efficienza ed all’incentivazione degli investimenti, in un contesto di trasparenza nei meccanismi di adozione dei diritti aeroportuali, su cui vigilerà la nuova Autorità.
Va infine ridotta la durata cinquantennale delle concessioni, che va invece commisurata alle caratteristiche dell’investimento e alla possibilità di una sua remunerazione. Nel caso di investimenti non completamente ammortizzati, le procedure di affidamento possono comunque prevedere, laddove il subentrante sia diverso dal precedente concessionario, adeguate forme di compensazione.

TRASPORTO FERROVIARIO, GARANTIRE CON L’AUTORITA’ DEI TRASPORTI LA TERZIETÀ DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.
Per il trasporto ferroviario, anche in questo caso impregiudicata la questione della separazione verticale tra la gestione delle infrastrutture ferroviarie (rete, terminali e stazioni) e la gestione del servizio, l’Antitrust auspica che sia resa rapidamente operativa l’Autorità dei Trasporti: sarà così possibile vigilare sulla “terzietà” della gestione di tutte le infrastrutture ritenute essenziali per lo svolgimento di un corretto confronto concorrenziale nei servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri. La stessa Autorità dovrebbe individuare misure idonee a mantenere in equilibrio il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico (ad esempio il pagamento di un contributo a carico dei nuovi operatori, per lo svolgimento del servizio universale, almeno per gli ingressi relativi a numero di treni e frequenze più significativi). Nel trasporto ferroviario regionale vanno previsti “premi”, in termini di risorse pubbliche, per le amministrazioni regionali che decidano di non rinnovare per altri sei anni l’affidamento diretto con Fs. Per agevolare la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale del più ampio numero di concorrenti, occorre che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito di partecipazione.

AUTOTRASPORTO SU GOMMA, ELIMINARE LE TARIFFE MINIME.
Vanno eliminate le disposizioni normative che impongono o comunque agevolano la fissazione di tariffe minime per i servizi di autotrasporto.

COMUNICAZIONI, PROMUOVERE LE RETI NGN NELLE AREE A FALLIMENTO DI MERCATO.
Occorre promuovere la realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree dove con ogni probabilità gli operatori di mercato non effettueranno investimenti commerciali nel prossimo futuro, conformemente agli Orientamenti comunitari. Parallelamente è necessario rimuovere
non giustificati ostacoli di carattere amministrativo alla realizzazione delle reti da parte degli operatori del settore e, in particolare, dei nuovi entranti anche per ridurre possibili fonti di contenzioso.

SERVIZI POSTALI, RIDEFINIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE E SCORPORARE BANCO POSTA
Nel settore postale è necessario delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l’utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale, individuati dall’Autorità di regolazione preposta. Va inoltre ridotta la durata dell’affidamento del servizio stesso a poste (attualmente fissata a 15 anni). L’esenzione Iva non va inoltre applicata alle prestazioni di servizi postali le cui condizioni siano oggetto di negoziazione individuale.
Quanto all’attività di Banco Posta, occorre prevedere la costituzione di una società separata da Poste Italiane, che abbia come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria a pieno titolo e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo unico bancario.

BANCHE E ASSICURAZIONI, VIETARE LA VENDITA DI POLIZZE ABBINATE AI MUTUI, RIDURRE LE COMMISSIONI INTERBANCARIE.
Secondo l’Antitrust è preferibile limitarsi a intervenire sulla metodologia di calcolo e sul livello delle commissioni interbancarie multilaterali, piuttosto che prevedere prezzi massimi o minimi delle commissioni applicate dalle banche agli esercenti. Va inoltre introdotto il divieto per la banca che stipula un mutuo o un finanziamento di vendere contemporaneamente una polizza collegata a quel contratto.
Sul fronte della Rc Auto occorre migliorare il meccanismo del risarcimento diretto, prevedendo soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie. Dall’ambito della procedura di risarcimento diretto vanno comunque esclusi  i danni alla persona.

NO A DEROGHE SULL’APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI.
Nell’ambito della distribuzione commerciale, l’Autorità ritiene necessario abolire la possibilità di deroghe al principio di libertà di apertura di nuovi esercizi, chiarendo meglio le tipologie di esercizi alle quali la norma non si applica per evitare interpretazioni riduttive.

SU TAXI LIBERALIZZAZIONI CON LICENZE ‘COMPENSATIVE’.
Va incentivato l’aumento del numero delle licenze dei taxi, almeno nelle città dove l’offerta del servizio presenta le maggiori carenze, prevedendo adeguati meccanismi di “compensazione” per gli attuali titolari delle licenze. In particolare, al fine di rendere effettivamente praticabile la riforma, minimizzandone l’impatto, l’Autorità suggerisce di dare la possibilità agli attuali titolari delle licenze di vedersene assegnata un’altra gratuitamente. La nuova licenza potrebbe essere venduta, recuperando la perdita di  valore del titolo originario e, comunque, l’offerta del servizio di taxi registrerebbe un miglioramento significativo.

FARMACI, LIBERALIZZARE LA FASCIA C, AUMENTARE IL NUMERO DELLE FARMACIE.
Sul fronte farmaceutico occorre liberalizzare la vendita dei farmaci con prescrizione medica ma a totale carico del paziente (i cosiddetti farmaci di fascia C) e  rimuovere gli ostacoli all’apertura di nuove farmacie, aumentando la pianta organica delle stesse. Va ampliata la possibilità della multi-titolarità in capo a un unico titolare, aumentando il numero massimo da 4 a 8.

DISTRIBUZIONE EDITORIALE, RIVEDERE LA REMUNERAZIONE DELLE EDICOLE.
Va consentita una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall’esercizio, affrontando anche le problematiche relative alla filiera distributiva per garantire i rifornimenti.

PROFESSIONI, ABOLIRE QUALSIASI TARIFFARIO, AMPLIARE PIANTA ORGANICA DEI NOTAI.
Nel settore delle professioni occorre l’abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario mentre gli Ordini vanno riformati, garantendo che la funzione disciplinare sia svolta da organismi che garantiscano un ruolo terzo. Anche nel settore della formazione professionale il potere dei Consigli degli Ordini va limitato alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi.
E’ inoltre necessaria la revisione della pianta organica dei notai, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti.
Per tutti gli Ordini va infine abrogata la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.

AUMENTARE LE SANZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI
L’Antitrust chiede anche misure a carattere generale, come l’aumento delle sanzioni per le violazioni del Codice del Consumo e contro la pubblicità ingannevole, fino a 5 milioni di euro contro gli attuali 500mila e l’estensione della norma a tutela del consumatore a favore delle microimprese. Occorrono anche sanzioni per rendere più stringente l’obbligo alla separazione societaria da parte delle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi.

GIUSTIZIA CIVILE, TUTELA ‘CIVILISTICA’ DELLA CONCORRENZA ALLE SEZIONI SPECIALIZZZATE.
L’Antitrust propone di affidare alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite presso i tribunali e le corti d’appello, la competenza in materia di azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché di ricorsi intesi ad ottenere i provvedimenti d’urgenza, anche inibitori, per la violazione di disposizioni contenute nella normativa Antitrust nazionale e comunitaria. L'obiettivo primario è concentrare tale competenza davanti a giudici specializzati nel settore.
Roma, 5 gennaio 2012
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LEGGI L'INTERA SEGNALAZIONE S1378 DELL'AUTORITA' GARANTE ELLACONCORRENZ E DEL MERCATO DEL 5 GENNAIO 2012 SUL SITO DELL'AUTORITA' www.agcm.it

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Gennaio 2012 11:16
 
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